Video Rubati Online: cosa rischia chi li pubblica e chi li condivide

Video Rubati Online: Un Labirinto di Reati e Responsabilità Condivise

La diffusione non autorizzata di video, in particolare quelli a carattere intimo o privato, è un fenomeno purtroppo sempre più frequente nel panorama digitale. Ciò che molti utenti sottovalutano è la gravità delle conseguenze legali che non solo il responsabile del “furto” o della prima pubblicazione affronta, ma anche chi, con leggerezza, decide di condividere, commentare o addirittura utilizzare tali contenuti. In Italia, il quadro normativo è piuttosto stringente e prevede diverse fattispecie di reato.

I Reati Commessi da Chi “Ruba” e Pubblica per Primo il Video

La persona che si appropria indebitamente di un video privato e lo diffonde senza consenso commette una pluralità di reati gravi:

  1. Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Espliciti (Revenge Porn – Art. 612-ter c.p.): Questo è il reato principe in questi casi. Punisce chiunque, dopo averli realizzati o acquisiti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la vittima, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
  2. Diffamazione (Art. 595 c.p.): Se la diffusione del video lede la reputazione della persona ripresa, si configura il reato di diffamazione, aggravato se commesso con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (quindi anche via internet). La pena è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro, con possibili aumenti.
  3. Trattamento Illecito di Dati Personali (Art. 167 D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy): Le immagini e i video, specialmente se intimi, rientrano tra i dati personali. La loro diffusione senza consenso configura un trattamento illecito. La sanzione penale prevede la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi, con pene aumentate per dati sensibili.
  4. Molestie o Disturbo alle Persone (Art. 660 c.p.): Se la diffusione del video avviene in modo tale da arrecare disturbo o molestia alla vittima, può configurarsi anche questo reato, punito con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.
  5. Violenza Privata (Art. 610 c.p.): In alcuni casi, se la diffusione avviene per costringere la vittima a fare o non fare qualcosa, potrebbe configurarsi anche la violenza privata.

I Rischi per Chi Condivide, Commenta o Utilizza i Video in Rete

Un errore comune è pensare che solo chi pubblica per primo sia responsabile. In realtà, la legge italiana estende la responsabilità anche a chi contribuisce alla diffusione:

  1. Concorso nel Reato di Diffusione Illecita (Art. 110 c.p. e Art. 612-ter c.p.): Se una persona condivide consapevolmente un video di revenge porn, contribuisce alla sua diffusione illecita. Se agisce con la consapevolezza che il video è stato pubblicato senza consenso e che lede la dignità della vittima, può essere ritenuta corresponsabile del reato di cui all’Art. 612-ter c.p., rischiando le stesse pene previste per chi ha originariamente diffuso il contenuto. Non è necessario un intento “cattivo”; basta la consapevolezza della illiceità e la volontà di contribuire alla diffusione.
  2. Diffamazione (Art. 595 c.p.): Chi commenta un video rubato con espressioni offensive, denigratorie o lesive della reputazione della persona ripresa, è responsabile di diffamazione. Anche un singolo commento può bastare per configurare il reato. La pubblicazione online, per sua natura, aggrava la pena.
  3. Trattamento Illecito di Dati Personali (Art. 167 D.Lgs. 196/2003): Anche la semplice detenzione o ulteriore condivisione di dati personali (come le immagini intime) senza consenso può rientrare nel trattamento illecito di dati, specialmente se finalizzato a scopi non legittimi.
  4. Danneggiamento di immagine e Richiesta di Risarcimento: Al di là delle sanzioni penali, tutte queste azioni causano un danno gravissimo all’immagine e alla dignità della vittima. La persona lesa ha sempre il diritto di chiedere un risarcimento danni in sede civile, che può ammontare a somme considerevoli.

Cosa Fare se si è Vittime o Testimoni

  • Se si è vittima: È fondamentale denunciare immediatamente alle forze dell’ordine (Polizia Postale, Carabinieri) e conservare tutte le prove (screenshot, link, conversazioni). Esistono inoltre associazioni e centri antiviolenza che offrono supporto psicologico e legale. È possibile richiedere la rimozione dei contenuti dalle piattaforme.
  • Se si è testimoni: Non condividere il video, non commentare, non scaricare. Anzi, segnalare immediatamente il contenuto alle forze dell’ordine e alle piattaforme su cui è stato pubblicato. Ogni condivisione o interazione contribuisce al danno della vittima.

La rete non è una “zona franca”. Ogni azione online, specialmente quando riguarda la privacy e la dignità delle persone, ha delle conseguenze legali ben precise. La consapevolezza di questi rischi è il primo passo per un utilizzo più responsabile e rispettoso del web.

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