Multa al Nido: come pubblicare foto di bambini senza violare la privacy

La vicenda è nota: il Garante, con il provvedimento 410 del 10 luglio 2025 [10162731] ha comminato una sanzione di 10 mila euro a un asilo nido che pubblicava le immagini dei bambini online.

Il tema è complesso perché mai come in questo ambito norme e prassi non vanno d’accordo.

Ormai è consolidato che per pubblicare l’immagine di una persona online è necessario avere ottenuto il consenso della stessa alla pubblicazione, ma non sempre è chiaro quale siano i presupposti per poter ritenere valida l’autorizzazione rilasciata dall’interessato.

Andiamo con ordine.

I quattro requisiti del consenso secondo il Gdpr

La regola generale impone che il soggetto ritratto acconsenta alla pubblicazione della propria immagine rilasciando il proprio consenso che, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, deve considerarsi come “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile”.

La norma richiede quattro diversi presupposti che devono sussistere congiuntamente, poiché non sono indicati in via disgiuntiva, né possono essere ritenuti alternativi l’uno all’altro.

Analizziamoli nel dettaglio.

Consenso libero: quando l’autorizzazione è viziata dalla coercizione

La manifestazione di volontà è libera quando non è sottoposta o collegata ad alcuna condizione. Prevedere che la possibilità di pubblicare l’immagine del soggetto sia la condicio sine qua non per l’ammissione all’asilo, così come nel caso portato all’esame del Garante, significa escludere alla radice questo requisito. L’istruttoria svolta dall’Autorità ha evidenziato che l’ammissione alla struttura educativa era preclusa a quei bambini i cui genitori non avessero rilasciato il consenso alla pubblicazione delle immagini. È evidente che in questo caso il consenso era tutt’altro che libero, poiché rappresentava l’unica scelta possibile per l’ammissione all’asilo.

Una sorta di sbarramento in entrata: senza autorizzazione alle pubblicazioni online non era possibile iscriversi e frequentare quell’asilo. Si aggiunga, poi, che il procedimento risulta ulteriormente viziato da un punto di vista logico, sebbene si tratti di un aspetto residuale e di minore rilievo. Le pubblicazioni erano giustificate da una finalità qualifica come “didattica”, quindi collegate ad attività svolta nei confronti e a favore dei minori frequentanti la struttura. Essendo finalità didattica dovrebbe essere collegata alla frequentazione della scuola.

Consenso specifico: la necessità di trattamenti granulari e dettagliati

La manifestazione di volontà deve collegata a uno specifico e determinato trattamento. In altri termini il titolare del trattamento, in questo caso l’asilo, è tenuto a chiedere il consenso alla pubblicazione delle immagini specificando in maniera granulare quali trattamenti intende fare, per quali finalità e sulla base di quali basi giuridiche. In altre parole deve spiegare all’interessato (nel caso in esame gli esercenti la potestà genitoriale dei minori) cosa intende fare con le immagini, dove le stesse verranno pubblicate, chi ne avrà accesso e le potrà visionare.

Nel provvedimento in commento si legge che i trattamenti erano diversi, le immagini erano caricate su un cloud e messe a disposizione dei genitori, che i bambini erano divisi in gruppi (bubble) e che l’accesso a tali immagini era esteso ai genitori di tutti i bambini facenti parte della bubble e che le immagini venivano caricate sul sito e usate per finalità di promozione della struttura educativa. Per ogni trattamento l’asilo avrebbe dovuto informare adeguatamente gli esercenti la potestà genitoriale dei minori, fornendo le indicazioni indicate dall’art. 13 del GDPR in modo da garantire che il consenso fosse reso per ogni specifico trattamento. Un consenso cumulativo, così come quello reso nel caso in esame, deve ritenersi viziato e il relativo trattamento risulta pertanto illecito.

Consenso informato: l’importanza di un’informativa completa e trasparente

L’interessato, o chi ne fa le veci, deve essere messo al corrente del trattamento al quale verranno sottoposti i dati richiesti secondo quanto indicato negli artt. 13 e 14 del GDPR. In altri termini deve essere resa l’informativa richiesta dalla normativa. Ecco quindi che laddove l’informativa risulti incompleta, non sia dettagliata e specifica o riporti indicazioni errate il consenso rilasciato dal soggetto deve ritenersi viziato.

Consenso inequivocabile: eliminare ogni dubbio sulla volontà manifestata

Infine, indica che non ci devono essere dubbi sulla volontà del soggetto ad acconsentire al trattamento dei propri dati. Anche in questo caso la mancata trasparenza delle informazioni e la mancata granularità delle stesse rendono difficile ritenere soddisfatto il requisito in esame.

Particolarità del consenso per i minori: necessità di entrambi i genitori

La manifestazione della volontà, così come analizzata fino a questo punto, riguarda interessati maggiorenni, ossia soggetti che siano nelle condizioni giuridiche di manifestare autonomamente, personalmente e validamente il proprio consenso.

Nel caso, come quello in commento, in cui le immagini riguardino soggetti minori si aggiungono a quanto già evidenziato altri elementi.

Il consenso alla pubblicazione di immagini dei minori è valido se espresso dagli esercenti la potestà genitoriale. Questo significa che è necessaria l’autorizzazione di entrambi genitori laddove entrambi siano titolari della potestà genitoriale, con la conseguenza che il rilascio del consenso da parte di un solo deve ritenersi invalido e il relativo trattamento risulta illecito.

Valutazione preventiva dei rischi nella pubblicazione online

Vi è, tuttavia, un ulteriore aspetto, dirimente, che riguarda i diritti del minore ritratto.

In precedenti provvedimenti il Garante ha avuto modo di sottolineare come il titolare del trattamento, prima di porre in essere una diffusione di dati personali, dovrebbe attentamente ponderare i rischi per la libertà e i diritti degli interessati giacché, una volta pubblicati, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque, potendo comportare effetti pregiudizievoli per gli interessati, con conseguenze talvolta irreparabili.

Limiti alla pubblicazione: quando il consenso non è sufficiente

Per questo motivo le scuole devono prestare particolare attenzione alla pubblicazione di foto di alunni su Internet, valutando volta per volta il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e lo scopo che si intende raggiungere.

Sulla base di queste premesse il provvedimento in esame rimarca come la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Asilo di numerosissime immagini di minori, anche ritratti in situazioni, momenti e attività caratterizzati da una particolare delicatezza o per propria natura destinati a rimanere riservati a tutela della dignità dei bambini, si pone in contrasto non solo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma più radicalmente con l’assetto, anche a livello costituzionale, dei diritti fondamentali della persona.

La lesività della condotta in questione è, peraltro, ulteriormente amplificata dagli elevati rischi connessi alla maggiore esposizione delle immagini sul web e della riutilizzabilità delle stesse da parte di terzi, anche per possibili fini illeciti o reati a danno di minori.

Superiore interesse del minore: il limite invalicabile al potere genitoriale

Il consenso rilasciato dai genitori non legittima comunque le pubblicazioni in quanto il potere-dovere di dei genitori di prestare o negare il consenso al trattamento dei dati personali del minore incontra il limite del perseguimento del superiore interesse del minore. Non corrisponde, infatti, al superiore interesse del minore che fotografie che lo ritraggono in momenti particolarmente intimi della sua esperienza scolastica siano pubblicate su piattaforme a accesso incondizionato allo scopo di promuovere l’attività del titolare del trattamento.

Procedimento di valutazione: le tre fasi per la liceità della pubblicazione

In conclusione, il procedimento per valutazione della liceità della pubblicazione di foto di minori online, è composto di tre distinte fasi: la prima di valutazione dell’interesse del minore, questa dirimente e prevalente su ogni altra considerazione, la seconda di informazione specifica e dettagliata relativa al trattamento da realizzare, la terza di acquisizione da parte del titolare di un valido consenso, rilasciato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Autore del post: Agenda Digitale Fonte: https://www.agendadigitale.eu/ Continua la lettura su: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/multa-al-nido-come-pubblicare-foto-di-bambini-senza-violare-la-privacy/


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